IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge: Art. 1. 1. Con riferimento ai principi stabiliti dagli articoli 2, 3, 29, 30, 31, 37, 38 e 47 della Costituzione, la Regione promuove e attua una organica e integrata politica sociale atta a sostenere le famiglie e a tutelare i minori.