IL CONSIGLIO REGIONALE
                            HA APPROVATO
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
   1.  Con riferimento ai principi stabiliti dagli articoli 2, 3, 29,
30, 31, 37, 38 e 47 della Costituzione, la Regione promuove  e  attua
una  organica  e  integrata  politica  sociale  atta  a  sostenere le
famiglie e a tutelare i minori.